VIGENTE DAL 23.02.2022
L’istituzione di una fondazione specificamente dedicata al Diabete Mellito trae la sua origine dalla coscienza, solidamente acquisita, dell’impatto crescente che questa malattia esercita, nelle sue varie forme – diabete infanto-giovanile o di tipo 1 – Diabete della maturità o di tipo 2, ecc., sulla salute pubblica. E’ infatti noto che il Diabete Mellito, a causa della sua elevata diffusione e della frequenza e gravità delle sue complicanze micro e macrovascolari, aterosclerotiche, rappresenta oggi, nel nostro Paese, una delle cause più importanti, se non la prima, di morbilità, mortalità ed invalidità. Obiettivo primario della Fondazione è perciò quello di contribuire, con tutti i mezzi di cui potrà disporre, alla soluzione dei numerosi problemi connessi con la prevenzione e la cura del Diabete Mellito e delle sue complicanze croniche. A tal fine è costituita la “FONDAZIONE PER LA RICERCA SUL DIABETE ETS” retta dal seguente:
STATUTO
Art. 1) – E’ costituita per volontà dei signori: dott. Giancarlo Antonioni prof. Paolo Brunetti prof. Fausto Santeusiano ing. Luciano Fioroni dott. Elvio Temperini ing. Enzo Briziarelli Arnaldo Manini nonché dei seguenti Enti Fondatori: ditta Marinelli Augusto di Marinelli Antonio FIN-CAVE S.p.A. Marinelli S.p.A. Garofoli S.p.A. Arnaldo Caprai Gruppo Tessile S.p.A. Smail s.r.l. Leonardo Servadio S.p.A. Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia Sindacato Costruttori Edili della Provincia di Perugia Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia A.I.L.D. Associazione Italiana Lions per il Diabete una Fondazione denominata “FONDAZIONE UMBRA PER LA RICERCA SUL DIABETE ETS”. La fondazione ha sede in Perugia, Via Palermo n.80/a, presso l’Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia.
Art. 2) – La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore: E’ scopo della Fondazione contribuire, con tutti i mezzi di cui potrà disporre, alla soluzione dei numerosi problemi connessi con la prevenzione e la cura del Diabete Mellito e delle sue complicanze croniche: a) promuovendo la ricerca di base e clinico-applicata nel settore, b) partecipando efficacemente alla formazione scientifica dei ricercatori, c) contribuendo in modo adeguato alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso questi temi. All’interno di queste direttrici generali di attività la Fondazione intende: – promuovere ogni forma di attività di ricerca, sia di base che clinica, volta a meglio conoscere la distribuzione della malattia diabetica nella popolazione e i meccanismi patogenetici del diabete del tipo 1 e di tipo 2, e a migliorare le strategie di terapia, ai fini della guarigione o prevenzione della malattia e delle sue complicanze; – provvedere alla organizzazione e alla gestione di centri di ricerca scientifica e di assistenza medica rivolti alla malattia diabetica, eventualmente costituiti nel territorio Umbro; – contribuire alla formazione scientifica dei ricercato- ri attraverso l’istituzione di borse di studio da attribuire a giovani laureati di area medica, biologica o ingegneristica; – favorire lo scambio di conoscenze fra ricercatori di area diabetologica appartenenti a Scuole e a Paesi diversi, tramite l’istituzione di borse di viaggio e di studio da attribuire a ricercatori italiani e stranieri; – promuovere l’organizzazione di seminari e Convegni diretti a discutere tematiche di ambito diabetologico; – promuovere e sostenere iniziative editoriali a carattere scientifico volte a migliorare il livello di preparazione tecnica degli operatori del settore; – svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica attraverso incontri o dibattiti, utilizzando allo scopo anche le opportunità offerte dai diversi mass-media; – promuovere un’attività editoriale specificamente dedicata allo sviluppo di testi, opuscoli, riviste destinate alla educazione sanitaria, con particolare riferimento all’area metabolica e nutrizionale e rivolti sia alla popolazione generale che ai pazienti diabetici. Per la realizzazione di questi obiettivi la Fondazione intende stabilire e mantenere ampi rapporti con l’Università, in quanto sede istituzionale della ricerca, con Centri di ricerca pubblici e privati interessati al- le tematiche di base e clinico-applicative proprie dell’area diabetologica e con le industrie in quanto sede di elaborazione di tecnologie suscettibili di applicazione terapeutica. In ogni caso, essa potrà esercitare attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra elencate, secondo criteri e limiti definiti a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Art. 3) – Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di Lire 210.000.000 (duecentodiecimilioni) di cui all’atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di Enti o privati che intendano concorrere al potenziamento della istituzione, tanto con denaro che con altri beni materiali ed immateriali. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. A tal fine il Consiglio di Amministrazione provvederà agli impieghi ed agli investimenti del patrimonio della Fondazione nei modi che riterrà più sicuri e redditizi. A tal fine la Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuati- va, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione.
Art. 4) – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato Esecutivo.
Art. 5) – Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da tre a ventuno La carica è vitalizia. Potrà cessare in diversa ipotesi solo per espresse dimissioni da parte dell’interessato o per sopravvenuta incapacità giuridica. Tale gruppo di consiglieri ogni qualvolta verrà meno uno dei suoi membri si reintegrerà nel numero e si perpetuerà per cooptazione con altro membro eletto mediante votazione a maggioranza assoluta da parte dei superstiti di tale gruppo presenti alla adunanza che all’uopo dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro due mesi dall’evento che avrà dato luogo alla vacanza. La scelta dei soggetti da cooptare potrà cadere su persone che abbiano fatto elargizioni alla Fondazione o persone da loro indicate.
Art. 6) – Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell’approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio di carica ed è rieleggibile.
Art. 7) – Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da altri membri variabili tra un numero di due e un numero di quattro, di cui due saranno rispettivamente designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e dall’A.I.L.D. – Associazione Italiana Lions per il Diabete tra i consiglieri di loro spettanza e gli altri saranno nominati dal Consiglio di Amministrzione.
Art. 8) – Il Comitato Esecutivo è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano.
Art. 9) – Al Consiglio di Amministrazione spetta: a) di nominare e revocare i membri del Comitato Esecutivo di sua spettanza; b) di approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente; c) di deliberare in ordine agli affari che gli fossero sottoposti all’uopo dal Comitato Esecutivo; d) di decidere sulle iniziative da intraprendere per realizzare lo scopo di Fondazione e di approvare e modificare bandi e regolamenti relativi; e) di nominare il comitato Scientifico; f) di deliberare in merito alle piante organiche ed al Regolamento del personale; g) di delegare al Comitato Esecutivo la gestione di singoli affari o pratiche.
Art. 10) – Il Comitato Esecutivo ha tutti gli altri poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio e la gestione del personale nel senso più ampio nonché di tutte le attività della Fondazione ivi compresa la ripartizione delle rendite patrimoniali annuali e di ogni altro provento fra le diverse iniziative volte a realizzare lo scopo della Fondazione. Al Comitato Esecutivo spetta la redazione dei bilanci e dei conti economici da presentare al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio annuale, fissata al 31 dicembre di ogni anno con obbligo di corredarli di una relazione morale annuale sulle attività istituzionali svolte dalla Fondazione nello stesso periodo, da portarsi a pubblica conoscenza in maniera adeguata.
Art. 11) – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:
– convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
– firma gli atti e quando occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; – sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
– cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; – esercita ogni compito o funzione a lui demandato dal presente statuto;
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
– adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Comitato Esecutivo più anziano di età.
Art. 12) – Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario e ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Art. 13) – Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 14) – I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 15) – Ove la Fondazione non abbia dipendenti di concetto il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso il quale provvede pure a determinare i compiti e l’eventuale retribuzione. Se la Fondazione avrà dipendenti sarà Segretario il dipendente di concetto più alto in grado in base alla pianta organica e regolamento approvati.
Art. 16) – I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d’ufficio.
Art. 17) – Per la formulazione e l’attuazione dei programmi di ricerca, formazione e sensibilizzazione di cui all’art. 2) del presente statuto, nonché per la promozione ed il coordinamento delle attività conseguenti, il Consiglio di Amministrazione elegge un Comitato Scientifico nominandone il Presidente e determinandone composizione, durata e regolamenti. Detto Comitato dovrà essere composto da persone di competenza notoria e chiara fama nel campo d’azione delle attività scientifiche proprie della Fondazione e potrà a sua volta avvalersi si singole persone o di commissioni a termine da esso nominate per lo studio e la realizzazione di iniziative particolari e per lo svolgimento di particolari incarichi. Sui programmi formulati, sulle iniziative promosse e sugli incarichi conferiti a terzi o commissioni dal Comitato Scientifico occorrerà la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione che deciderà inoltre in ordine ai relativi finanziamenti ed alle eventuali attribuzioni. L’attività del Comitato Scientifico è organizzata e disciplinata dagli artt. 12-13-14-15 del presente statuto in quanto applicabili.
Art. 18) – L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio sarà redatto ai sensi dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro: il tutto comunque a norma degli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.
Art. 19) La Fondazione potrà estinguersi per raggiungimento, esaurimento, impossibilità o scarsa utilità dello scopo, per estinzione o insufficienza del patrimonio. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni previste dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico, ai sensi dell’art.30 del Codice del Terzo Settore, che dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di nomina. Le attribuzioni e i compiti dell’Organo di Controllo sono disciplinati dall’art.30 del Codice del Terzo Settore.