Statuto

VIGENTE DAL 23.02.2022

L’istituzione di una fondazione specificamente dedicata al Diabete Mellito trae la sua origine dalla coscienza, solidamente acquisita, dell’impatto crescente che questa  malattia esercita, nelle sue varie forme – diabete infanto-giovanile o di tipo 1 – Diabete  della maturità o di tipo 2, ecc., sulla salute pubblica. E’ infatti noto che il Diabete  Mellito, a causa della sua elevata diffusione e della frequenza e gravità delle sue  complicanze micro e macrovascolari, aterosclerotiche, rappresenta oggi, nel nostro  Paese, una delle cause più importanti, se non la prima, di morbilità, mortalità ed  invalidità. Obiettivo primario della Fondazione è perciò quello di contribuire, con tutti  i mezzi di cui potrà disporre, alla soluzione dei numerosi problemi connessi con la  prevenzione e la cura del Diabete Mellito e delle sue complicanze croniche. A tal fine  è costituita la “FONDAZIONE PER LA RICERCA SUL DIABETE ETS” retta dal  seguente:  

STATUTO

Art. 1) – E’ costituita per volontà dei signori: dott. Giancarlo Antonioni prof. Paolo  Brunetti prof. Fausto Santeusiano ing. Luciano Fioroni dott. Elvio Temperini ing. Enzo  Briziarelli Arnaldo Manini nonché dei seguenti Enti Fondatori: ditta Marinelli Augusto  di Marinelli Antonio FIN-CAVE S.p.A. Marinelli S.p.A. Garofoli S.p.A. Arnaldo  Caprai Gruppo Tessile S.p.A. Smail s.r.l. Leonardo Servadio S.p.A. Associazione degli  Industriali della Provincia di Perugia Sindacato Costruttori Edili della Provincia di  Perugia Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia A.I.L.D. Associazione Italiana  Lions per il Diabete una Fondazione denominata “FONDAZIONE UMBRA PER LA  RICERCA SUL DIABETE ETS”. La fondazione ha sede in Perugia, Via Palermo  n.80/a, presso l’Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia.  

Art. 2) – La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche  e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti  attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore: E’ scopo della  Fondazione contribuire, con tutti i mezzi di cui potrà disporre, alla soluzione dei numerosi problemi connessi con la prevenzione e la cura del Diabete Mellito e delle  sue complicanze croniche: a) promuovendo la ricerca di base e clinico-applicata nel  settore, b) partecipando efficacemente alla formazione scientifica dei ricercatori, c)  contribuendo in modo adeguato alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso  questi temi. All’interno di queste direttrici generali di attività la Fondazione intende: – promuovere ogni forma di attività di ricerca, sia di base che clinica, volta a meglio  conoscere la distribuzione della malattia diabetica nella popolazione e i meccanismi  patogenetici del diabete del tipo 1 e di tipo 2, e a migliorare le strategie di terapia, ai  fini della guarigione o prevenzione della malattia e delle sue complicanze; – provvedere  alla organizzazione e alla gestione di centri di ricerca scientifica e di assistenza medica  rivolti alla malattia diabetica, eventualmente costituiti nel territorio Umbro; – contribuire alla formazione scientifica dei ricercato- ri attraverso l’istituzione di borse  di studio da attribuire a giovani laureati di area medica, biologica o ingegneristica; – favorire lo scambio di conoscenze fra ricercatori di area diabetologica appartenenti a  Scuole e a Paesi diversi, tramite l’istituzione di borse di viaggio e di studio da attribuire  a ricercatori italiani e stranieri; – promuovere l’organizzazione di seminari e Convegni  diretti a discutere tematiche di ambito diabetologico; – promuovere e sostenere  iniziative editoriali a carattere scientifico volte a migliorare il livello di preparazione  tecnica degli operatori del settore; – svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti  dell’opinione pubblica attraverso incontri o dibattiti, utilizzando allo scopo anche le  opportunità offerte dai diversi mass-media; – promuovere un’attività editoriale  specificamente dedicata allo sviluppo di testi, opuscoli, riviste destinate alla  educazione sanitaria, con particolare riferimento all’area metabolica e nutrizionale e  rivolti sia alla popolazione generale che ai pazienti diabetici. Per la realizzazione di  questi obiettivi la Fondazione intende stabilire e mantenere ampi rapporti con  l’Università, in quanto sede istituzionale della ricerca, con Centri di ricerca pubblici e  privati interessati al- le tematiche di base e clinico-applicative proprie dell’area  diabetologica e con le industrie in quanto sede di elaborazione di tecnologie suscettibili  di applicazione terapeutica. In ogni caso, essa potrà esercitare attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale  sopra elencate, secondo criteri e limiti definiti a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo  Settore.  

Art. 3) – Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di Lire  210.000.000 (duecentodiecimilioni) di cui all’atto di costituzione della Fondazione del  quale il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato  con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di Enti o privati che intendano concorrere  al potenziamento della istituzione, tanto con denaro che con altri beni materiali ed  immateriali. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite  del suo patrimonio. A tal fine il Consiglio di Amministrazione provvederà agli  impieghi ed agli investimenti del patrimonio della Fondazione nei modi che riterrà più  sicuri e redditizi. A tal fine la Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi  anche in forma organizzata e continuati- va, anche mediante sollecitazione al pubblico  o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando  risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di  verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in  conformità a linee guida adottate a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore. Il  patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate  comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini  dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È  pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e  riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,  amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di  ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione.  

Art. 4) – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato  Esecutivo.  

Art. 5) – Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da tre a  ventuno La carica è vitalizia. Potrà cessare in diversa ipotesi solo per espresse dimissioni da parte dell’interessato o per sopravvenuta incapacità giuridica. Tale  gruppo di consiglieri ogni qualvolta verrà meno uno dei suoi membri si reintegrerà nel  numero e si perpetuerà per cooptazione con altro membro eletto mediante votazione a  maggioranza assoluta da parte dei superstiti di tale gruppo presenti alla adunanza che  all’uopo dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro  due mesi dall’evento che avrà dato luogo alla vacanza. La scelta dei soggetti da  cooptare potrà cadere su persone che abbiano fatto elargizioni alla Fondazione o  persone da loro indicate.  

Art. 6) – Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica  tre esercizi venendo a scadere in occasione dell’approvazione del rendiconto relativo al  terzo esercizio di carica ed è rieleggibile.  

Art. 7) – Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di  Amministrazione e da altri membri variabili tra un numero di due e un numero di  quattro, di cui due saranno rispettivamente designati dalla Fondazione Cassa di  Risparmio di Perugia e dall’A.I.L.D. – Associazione Italiana Lions per il Diabete tra i  consiglieri di loro spettanza e gli altri saranno nominati dal Consiglio di  Amministrzione.  

Art. 8) – Il Comitato Esecutivo è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di  Amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano.  

Art. 9) – Al Consiglio di Amministrazione spetta: a) di nominare e revocare i membri  del Comitato Esecutivo di sua spettanza; b) di approvare entro il mese di aprile il  bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente; c) di deliberare in  ordine agli affari che gli fossero sottoposti all’uopo dal Comitato Esecutivo; d) di  decidere sulle iniziative da intraprendere per realizzare lo scopo di Fondazione e di  approvare e modificare bandi e regolamenti relativi; e) di nominare il comitato  Scientifico; f) di deliberare in merito alle piante organiche ed al Regolamento del  personale; g) di delegare al Comitato Esecutivo la gestione di singoli affari o pratiche. 

Art. 10) – Il Comitato Esecutivo ha tutti gli altri poteri per l’amministrazione ordinaria  e straordinaria del patrimonio e la gestione del personale nel senso più ampio nonché  di tutte le attività della Fondazione ivi compresa la ripartizione delle rendite  patrimoniali annuali e di ogni altro provento fra le diverse iniziative volte a realizzare  lo scopo della Fondazione. Al Comitato Esecutivo spetta la redazione dei bilanci e dei  conti economici da presentare al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione  entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio annuale, fissata al 31 dicembre  di ogni anno con obbligo di corredarli di una relazione morale annuale sulle attività  istituzionali svolte dalla Fondazione nello stesso periodo, da portarsi a pubblica  conoscenza in maniera adeguata.  

Art. 11) – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi  ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

– convoca il Consiglio di Amministrazione e il  Comitato Esecutivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive  adunanze;

– firma gli atti e quando occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che  vengono deliberati; – sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

– cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; – esercita ogni compito o funzione a lui demandato dal presente statuto;

– provvede  all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;

– adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo  al Comitato. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il  membro del Comitato Esecutivo più anziano di età.  

Art. 12) – Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria una  volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario  e ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal  Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del  giorno da trattare.  

Art. 13) – Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo  sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti a votazione palese. In caso  di parità di voti prevale il voto del Presidente.  

Art. 14) – I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato  Esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono  essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.  

Art. 15) – Ove la Fondazione non abbia dipendenti di concetto il Segretario del  Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso il quale provvede pure a determinare i  compiti e l’eventuale retribuzione. Se la Fondazione avrà dipendenti sarà Segretario il  dipendente di concetto più alto in grado in base alla pianta organica e regolamento  approvati.  

Art. 16) – I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun  compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per  ragioni d’ufficio.  

Art. 17) – Per la formulazione e l’attuazione dei programmi di ricerca, formazione e  sensibilizzazione di cui all’art. 2) del presente statuto, nonché per la promozione ed il  coordinamento delle attività conseguenti, il Consiglio di Amministrazione elegge un  Comitato Scientifico nominandone il Presidente e determinandone composizione,  durata e regolamenti. Detto Comitato dovrà essere composto da persone di competenza  notoria e chiara fama nel campo d’azione delle attività scientifiche proprie della  Fondazione e potrà a sua volta avvalersi si singole persone o di commissioni a termine  da esso nominate per lo studio e la realizzazione di iniziative particolari e per lo  svolgimento di particolari incarichi. Sui programmi formulati, sulle iniziative  promosse e sugli incarichi conferiti a terzi o commissioni dal Comitato Scientifico  occorrerà la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione che deciderà  inoltre in ordine ai relativi finanziamenti ed alle eventuali attribuzioni. L’attività del  Comitato Scientifico è organizzata e disciplinata dagli artt. 12-13-14-15 del presente  statuto in quanto applicabili. 

Art. 18) – L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il  31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio sarà redatto ai sensi dell’art. 13  del Codice del Terzo Settore e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto  gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di  missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente  e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà essere redatto nella forma  del rendiconto per cassa in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque  denominate inferiori a 220.000,00 euro: il tutto comunque a norma degli artt. 13 e 14  del Codice del Terzo Settore.  

Art. 19) La Fondazione potrà estinguersi per raggiungimento, esaurimento,  impossibilità o scarsa utilità dello scopo, per estinzione o insufficienza del patrimonio.  In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere  positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e  salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo  le disposizioni previste dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla  Fondazione Italia Sociale.  

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico,  ai sensi dell’art.30 del Codice del Terzo Settore, che dura in carica tre esercizi venendo  a scadere in occasione dell’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di  nomina. Le attribuzioni e i compiti dell’Organo di Controllo sono disciplinati dall’art.30  del Codice del Terzo Settore.

Scroll to Top